Art 1
Art. 1.
Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.
((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217))
Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.
((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217))
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202404587Provvedimento:Leggi di più...- accessibilità al servizio farmaceutico·
- annullamento di delibera comunale·
- art. 104 r.d. n. 1265 del 1934·
- autorizzazione all'apertura delle farmacie·
- bilanciamento di interessi pubblici·
- compatibilità con la libertà di iniziativa economica·
- concessione di pubblico servizio·
- criteri di istituzione delle farmacie·
- criterio demografico·
- criterio topografico·
- diritto amministrativo·
- dispensario farmaceutico·
- equa distribuzione sul territorio·
- giudizio amministrativo·
- giurisprudenza sulle farmacie rurali·
- giurisprudenza sulle farmacie urbane·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pianta organica delle farmacie·
- procedura di affidamento in concessione·
- programma di farmacie minime·
- revisione della pianta organica·
- sospensione delle farmacie·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202308431Provvedimento:Leggi di più...- accesso al servizio farmaceutico·
- autorizzazione all'apertura di sede farmaceutica·
- compatibilità con giurisprudenza comunitaria·
- concorso straordinario per titoli·
- criteri di demografia e topografia·
- delibera comunale·
- distanza minima tra farmacie·
- eccezione di tardività del ricorso·
- equa distribuzione territoriale·
- giudicato formatosi in precedenti contenziosi·
- giurisprudenza in materia di farmacie·
- pianta organica delle farmacie·
- potestà amministrativa·
- risarcimento danni·
- temperamento del criterio di distanza·
- valutazione discrezionale
3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400328Provvedimento:Leggi di più...- accessibilità al servizio farmaceutico·
- art. 104 r.d. n. 1265 del 1934·
- art. 1 l. n. 475 del 1968·
- art. 239 l.r. n. 11 del 2015·
- art. 5 l. n. 362 del 1991·
- compensazione delle spese di giudizio·
- discrezionalità amministrativa·
- farmacie rurali·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse ad agire·
- obbligo di sottoporre a revisione la pianta organica·
- pianificazione territoriale del servizio farmaceutico·
- revisione biennale della pianta organica farmaceutica
4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-19, n. 202403834Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971·
- autorizzazione al trasferimento di farmacia·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese processuali·
- competenza amministrativa·
- concorrenza·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- principio di libertà di iniziativa economica·
- procedura amministrativa·
- valutazione delle esigenze della popolazione
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202405539Provvedimento:Leggi di più...- assistenza sanitaria locale·
- compensazione delle spese processuali·
- diniego di trasferimento sede farmacia·
- discrezionalità amministrativa·
- legittimità del diniego·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pianta organica del Comune·
- principio di ragione più liquida·
- sindacato di legittimità·
- valutazione di interessi pubblici e privati