norme in materia di rigenerazione urbana

Art. 5. Norme in materia di rigenerazione urbana1.Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonche' a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55));
b)all'articolo 2-bis ((del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche' sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».
((b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9)).
((1-bis.Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, e' rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter.Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione "Casa e assetto urbanistico", programma "Politiche abitative, urbane e territoriali", sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui))
Entrata in vigore il 17 giugno 2019
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