TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-10-07, n. 202200388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-10-07, n. 202200388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200388
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2022

N. 00388/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2018, proposto da
M L T, Investimenti Immobiliari Sas di Ecologia e Sviluppo S.r.l. &
C., rappresentati e difesi dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelico Antonio Volpe in Pescara, piazza Emilio Alessandrini n. 25;

contro

Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M M, P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 31653 del 21.05.2018 con il quale il VI Settore del Comune di Chieti comunicava il mancato accoglimento delle osservazioni e conseguentemente il diniego della richiesta di rilascio di Permesso di Costruire acquisita in data 24.01.2018 e al prot. n. 5853 del 25.01.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la società Investimenti Immobiliari sas di Ecologia e Sviluppo S.r.l. &
C. e la sig.ra M L T, premesso di essere proprietarie di un terreno compreso tra le vie Cauta e Principessa di Piemonte di Chieti, individuato in Catasto al foglio di mappa n. 35 p.lle 4001 (piena proprietà della sig.ra Maria Luigi Tosti,) e 755 (piena proprietà della società Investimenti Immobiliari sas di Ecologia e Sviluppo S.r.l. &
C.) hanno impugnato il provvedimento prot. n. 31653 in data 21.05.2018 di diniego della richiesta di rilascio di Permesso di Costruire presentata dai ricorrenti in data 24.01.2018 tesa la costruzione di 9 autorimesse disposte a schiera.

Il gravame è affidato alla denuncia di tre distinte doglianze così rubricate:

I) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, oltre che dell’art. 1 delle NTA della Variante Generale Piano dei Servizi e dell’art. 879, II comma, c.c..

II) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 della Variante Specifica al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 240 del 08.08.2011 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 625 del 25.03.2014, anche in riferimento agli artt. 12, I comma, e 13, I comma, del D.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 879, II comma, c.c..

III) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 12, I comma, e 13, I comma, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 879, II comma, c.c.;
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e/o Eccesso di potere per illogicità, non congruità e contraddittorietà della motivazione.

Le ricorrenti chiedono, altresì, la condanna del Comune di Chieti al rilascio del permesso di costruire e, in via istruttoria, si opus sit , disporsi verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio atta ad accertare la conformità dell’intervento edilizio e del relativo progetto alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Chieti instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’udienza di smaltimento arretrato del 30 settembre 2022, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

2.1.§- Prive di pregio appaiono le deduzioni di cui al primo motivo di gravame con cui si deduce che la distanza minima assoluta di 10 metri tra edifici di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 non si applicherebbe alle Zone A in caso di nuova costruzione.

L’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, nel fissare i limiti di distanza tra i fabbricati, stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Nelle Zone A) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

La formulazione letterale della disposizione normativa sembrerebbe escludere che per le nuove costruzioni ricadenti nella Zona A) non debba osservarsi la distanza minima assoluta di 10 metri tra edifici.

Tale approccio ermeneutico non appare tuttavia condivisibile.

La giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato Sez. V, 11/09/2019, n. 6136) è unanime nell’affermare che la norma in esame è finalizzata non alla tutela della riservatezza, bensì a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e, pertanto, non è eludibile fissando limiti inderogabili di densità, altezza e distanza. È inevitabile, pertanto, l'applicazione analogica nelle zone A della disciplina prevista per le distanze da rispettarsi per le nuove costruzioni in zone diverse da quella A, ciò perché il citato art. 9 è norma assoluta ed inderogabile per tutte le nuove costruzioni in qualunque zona esse siano realizzate (T.A.R. Campania Napoli Sez. II Sent., 13/01/2016, n. 168).

Anche il Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 15/02/2018, n. 3739) ha avuto cura di rimarcare che la distanza minima assoluta di 10 metri tra edifici trova applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate in zona A (centro storico) dove, vigendo il generale divieto di realizzazione di costruzioni ex novo, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo (i soli consentiti), non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati.

In definitiva deve quindi affermarsi che ai sensi dell'art 9, comma 1, n. 1, del D.M. n. 1444/1968 nel caso di nuova costruzione anche in zona omogenea A, deve essere rispettata la distanza minima assoluta di dieci metri. (Cons. Stato Sez. VI Sent., 13/12/2017, n. 5863).

Come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4337/2017, il discrimen in tema di distanze (con l’introduzione del limite inderogabile di 10 m) nella ratio dell’art. 9, non è dato dalla differenza tra zona A ed altre zone, quanto tra costruzione del tutto nuova (ordinariamente non ipotizzabile in zona A) e ricostruzione di un immobile preesistente. Se così non fosse, risulterebbe l’illogicità della disposizione, non potendosi evidenziare alcuna differenza tra zona A e zona B totalmente edificata (ex art.2 DM n.1444/1968).

La suesposta conclusione non appare contraddetta dalla interpretazione autentica della disposizione ad opera dell’art. 5 D.L. 18.04.2019, n. 32 (conv. in L. 55/2019) in relazione alle finalità di cui al primo comma dello stesso art. 5 che sono del tutto estranee all’intervento de quo .

2.2.§- Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame rileva il Collegio che, sulla base del progetto presentato dalle ricorrenti, il realizzando manufatto verrebbe a porsi a 4,40 mt da edificio laterale con parete finestrata e a 9,40 mt da altro edificio antistante con pareti finestrate e, quindi, in violazione della distanza minima prescritta dall’art. 9 D.M. 1444/1968.

3.1.§- Appaiono inoltre destituite di fondamento le doglianze dedotte da parte ricorrente con il secondo ed il terzo mezzo di gravame che, per ragioni logiche e di connessione, possono essere esaminate congiuntamente.

Contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti il carattere inderogabile delle prescrizioni di cui all’art. 9 D.M. 1444/1968 impone che le stesse debbano essere osservate anche nel caso in cui le costruzioni siano poste a quote diverse e/o siano divise da una strada pubblica, a nulla rilevando le diverse e difformi previsioni regolamentari.

Da ciò consegue l’inapplicabilità al caso di specie della Variante Specifica al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 240 del 08.08.2011 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 625 del 25.03.2014 e la prevalenza delle prescrizioni di cui al D.M. n. 1444/1968 su detta Variante stante il loro carattere pubblicistico e inderogabile che vincolano anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici.

La disposizione di cui all'art. 9 comma 1, n. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 va osservata anche nel caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907 comma 3, c.c. (C.d.S. 856/16;
T.A.R. Bari, sez. III, 22.06.2012, n. 1235;
T.A.R. Toscana, 55/2007).

E’ stato altresì chiarito in giurisprudenza che “ La disciplina delle distanze tra edifici è applicabile anche quando tra le pareti finestrate (o tra una parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica (come nel caso di specie), trattandosi di tutelare un interesse pubblico, di natura urbanistica, superiore a quello individuale dei proprietari dei fondi finitimi... d’altronde il D.M. n. 1444/1968, essendo stato emanato su delega della c.d. legge urbanistica, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica ” (T.A.R. Toscana, n. 1734/2011).

3.§- In definitiva, per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, non risultando utile ai fini processuali l’accoglimento dell’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

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