Art 8
Art. 8.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia. (1)
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. ((2))
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria, compiuta e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.((2))
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. (1)
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale, dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.
--------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti."
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971". ---------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 gennaio 1979, n. 2, ha disposto (con l'articolo unico) che "La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo. I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto".
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia. (1)
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. ((2))
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria, compiuta e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.((2))
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. (1)
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale, dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.
--------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti."
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971". ---------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 gennaio 1979, n. 2, ha disposto (con l'articolo unico) che "La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo. I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto".
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-19, n. 202309102Provvedimento:Leggi di più...- art. 4-bis della l. n. 203/1982·
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- rinuncia al diritto di prelazione