Art 1

Art. 1.
Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.
Entrata in vigore il 9 giugno 1965

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