Art 17
Art. 17.1.Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.
2.Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
3.Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale.
2.Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
3.Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale.
Sentenze • 4
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-02-26, n. 201400060Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 8 ter della l.p. 27/2010·
- convenzioni di segreteria·
- difetto di interesse·
- eccesso di potere·
- finanza locale·
- gestione associata dei servizi comunali·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione ad agire·
- principio di sussidiarietà·
- principio di uguaglianza·
- riorganizzazione dei servizi pubblici·
- sospensione cautelare·
- spese di lite·
- statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige