Art 4

Art. 4.

Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli.
((Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo))((4))
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.

---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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