Art 3

Art. 3.

A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.
Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto. ((6))--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Entrata in vigore il 17 giugno 1997

Sentenze66


  • 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300655
    Provvedimento:
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    • Articolo 3 L. 284/77·
    • Aumento del quinto·
    • Commissario ad acta·
    • Danni da ritardo·
    • Esecuzione del giudicato·
    • Giudizio di ottemperanza·
    • Inerzia amministrativa·
    • Sistema pensionistico retributivo·
    • Spese di giudizio

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-15, n. 202204871
    Provvedimento:
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    • art. 3 l.n. 284/1977·
    • compensazione delle spese·
    • giurisdizione del TAR·
    • indennità di servizio di istituto·
    • interpretazione letterale delle norme·
    • maggiorazione del quinto·
    • principio di irragionevole disparità di trattamento·
    • riconoscimento del servizio prestato·
    • servizio militare di leva·
    • sistema pensionistico retributivo

  • 3. TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-05-04, n. 202000616
    Provvedimento:
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    • art. 3 L. n. 284/1977·
    • art. 6 DL. n. 387/1987·
    • assegno funzionale·
    • danno da svalutazione monetaria·
    • differenze retributive·
    • diritti pensionistici e previdenziali·
    • giurisdizione del TAR·
    • maggiorazione figurativa del servizio·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • principio del ne bis in idem·
    • riconoscimento qualifica e anzianità di servizio

  • 4. TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-07-11, n. 201700814
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 3 L. 284/77·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diniego di applicazione del sistema retributivo·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • maggiorazione del quinto per servizio di leva·
    • sistema pensionistico·
    • sistema retributivo e contributivo

  • 5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-06-25, n. 201401631
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    • art. 3, comma 5, L. 284/1977·
    • art. 63 comma 1 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165·
    • declinazione di giurisdizione·
    • giudicato amministrativo·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • indennità mensile pensionabile·
    • maggiorazione pensionistica·
    • ne bis in idem·
    • rapporto di lavoro nel Corpo Forestale
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