lavori delle commissioni di valutazione

Art. 9. Lavori delle commissioni di valutazione1.Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le universita' in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicita' almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
2.Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma3.Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.
3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all'attivita' didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a)originalita' e innovativita' della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonche' rigore metodologico;
b)apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
c)la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
d)congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
e)rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica;
f)continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;
g)entita' e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;
h)entita' e caratteristiche delle attivita' svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.
4.Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.
5.Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando puo' prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
6.La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.
7.Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro puo' concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalita' di cui all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva la responsabilita' disciplinare, i commissari ai quali e' imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.
8.Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9.Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneita' scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.
((2))-------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Entrata in vigore il 14 gennaio 2011
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