Art 3

Art. 3.

(Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermita').

Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. ((Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.))((11))
Se la infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.
Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.
Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.
Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio e' disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.
Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi puo' essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura cosi' dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

---------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
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