omogeneizzazione stipendiale

Art. 5. Omogeneizzazione stipendiale1.Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
15 anni 25 anni
di servizio di servizio
--- ---
a)capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000;
b)maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
c)tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000;
d)colonnello . . . . . . . . . --- 4.500.000. (1) (2) (6) (8)
((11))2.Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
--- ---
a)tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
b)capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
c)maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
d)tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000. (1) (2) (6) (8) ((11))3.A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
a)agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica; (5) (7) (9) (10)
b)agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. (5) (7) (9) (10)
3-bis.Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e' attribuito
secondo le modalita' previste dal comma 3.
3-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2002, N. 295.
4.Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa
precedentemente in vigore.
5.Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della
cessazione dal servizio.
6.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne' con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e
scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.



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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni
di servizio sottoindicati:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado: lire lire
Tenente - Capitano . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
Maggiore . . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
Tenente colonnello . . . . . . 3.200.000 4.500.000";


- (con l'art. 6, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


15 anni 25 anni
di servizio di servizio
Grado: lire lire
Capitano . . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000;
Maggiore . . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
Tenente colonnello . . . . . . 3.200.000 4.500.000".


- (con l'art. 6, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui al presente articolo 5, comma 2, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Tenente - Capitano . . . . . . 2.205.000 2.835.000
Maggiore . . . . . . . . . . . 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello . . . . . . 3.360.000 4.725.000";


Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L' assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui al presente articolo 5, comma 1, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati
dalla nomina a tenente:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Capitano . . . . . . . . . . . 2.205.000 4.725.000
Maggiore . . . . . . . . . . . 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello . . . . . . 3.360.000 4.725.000."




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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998".


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


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GRADI 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE

===================================================================
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
-------------------------------------------------------------------";


- (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale
omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:


===================================================================

GRADO 15 anni di servizio 25 anni di servizio
lire lire
Capitano............. 2.205.000 4.725.000
Maggiore............. 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello... 3.360.000 4.725.000
-------------------------------------------------------------------";


- (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di
rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media".


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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a)e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni".


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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, nel modificare l'art. 5 del
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:



19 anni di 29 anni
servizio di servizio
Grado lire lire
---- --- ---

1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000 Sergente e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000 Maresciallo e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000



- (con l'art. 5, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni di 29 anni di
servizio servizio
Grado lire lire
----- ---- ----

Tenente.... |2.565.000 |3.195.000
Capitano.... |2.565.000 |3.195.000
Maggiore.... |3.300.000 |5.085.000
Tenente colonnello.... |3.720.000 |5.085.000".



Ha inoltre disposto:
- (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:



15 anni di 25 anni
servizio di servizio
Grado lire lire
- - -

Capitano.... |2.205.000 |4.725.000
Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000
Tenente colonnello.... |3.360.000 |4.725.000";



- (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di
rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".


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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla
L. 3 luglio 2001, n. 250, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001".

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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2002, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002".


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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:



=====================================================================

_ _ 17 anni di servizio _ 29 anni di servizio

| Grado | euro | euro
| | |1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40 Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40 Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40 Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40 Sergente e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00 Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00 Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00 Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80 1° Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80.



Nel modificare l'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


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_ 17 anni di servizio _ 29 anni di servizio _

| Grado | euro | euroTenente e gradi corrispondenti 1.682,40 2.524,80 Capitano e gradi corrispondenti 2.164,80 4.018,80 Maggiore e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80 Tenente colonnello e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2003

Sentenze133

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