revoca dell'autorizzazione
Art. 4. Revoca dell'autorizzazione1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
2.Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.