revoca dell'autorizzazione

Art. 4. Revoca dell'autorizzazione1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
2.Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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