tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica1.Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2.Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3.La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all'art. 9:
- L'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, cosi' recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata".
2.Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3.La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all'art. 9:
- L'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, cosi' recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata".
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202304721Provvedimento:Leggi di più...- ammissione di nuovi documenti in appello·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
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2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202301053Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dei provvedimenti amministrativi·
- art. 100 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773·
- carenza di presupposti per la sospensione·
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- sospensione dell'attività commerciale·
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- valutazione degli elementi fattuali
3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300484Provvedimento:Leggi di più...- art. 100 TULPS·
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- misure cautelari·
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- Sospensione licenza pubblico esercizio
4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2023-03-16, n. 202300189Provvedimento:Leggi di più...- abnormità del provvedimento·
- annullamento parziale del provvedimento·
- art. 100 TULPS·
- art. 9, comma 3, l. n. 287/1991·
- carenza di motivazione·
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- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- misure cautelari·
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5. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-01-08, n. 202400020Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 100 r.d. 18 giugno 1931 n. 773·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- ordine pubblico·
- potere discrezionale della Questura·
- prevenzione generale·
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- proporzionalità della misura cautelare·
- pubblica sicurezza·
- sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo·
- tutela anticipata della pubblica sicurezza·
- violazione art. 1, comma 2-bis e 24, l. n. 241 del 1990