tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica1.Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2.Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3.La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all'art. 9:
- L'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, cosi' recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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