iscrizione nel registro degli esercenti il commercio

Art. 2. Iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio1.L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2.L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;
b)aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c)aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande.
3.Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore.
4.Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:
a)che sono stati dichiarati falliti;
b)che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni;
c)che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d)che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e)che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f)che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5.Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320:
"Art. 1 (Istituzione del registro). - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale casi i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico".
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e' il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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