aventi diritto alla indennita' di accompagnamento
Art. 1. Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento1.La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.
2.L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a)ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b)ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3.Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4.L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5.Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
6.L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
2.L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a)ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b)ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3.Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4.L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5.Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
6.L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
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3. Trib. Roma, sentenza 17/07/2024, n. 8439Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 40474/2023 R. Gen. Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa T R A RD NN IA (nata a [...] - RI - il 8.1.1939), elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente E INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti convenuto all'esito dell'udienza del 16.7.2024 (sostituita dal …Leggi di più...
4. Trib. Foggia, sentenza 15/11/2024, n. 3112Provvedimento: N. R.G. 5727/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5727/2024 promossa da: CO DO (nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Stella Vigliotti RICORRENTE contro INPS in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento CONCLUSIONI Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 21.6.2024 il …Leggi di più...
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