sostituzione degli eletti
Art. 16. Sostituzione degli eletti1.In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.