sostituzione degli eletti
Art. 16. Sostituzione degli eletti1.In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-06-28, n. 202204361Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 legge n. 113/2017·
- art. 28 co. 8 legge n. 247/2012·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dimissioni dei consiglieri·
- eccesso di potere·
- garanzie partecipative·
- principio di efficienza dell'organo collegiale·
- scioglimento del consiglio dell'ordine degli avvocati·
- sostituzione dei consiglieri dimissionari·
- validità delle riunioni del consiglio
3. TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-11-09, n. 202000405Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 16, l. n. 113 del 2017·
- art. 28, comma 8, l. n. 247 del 2012·
- art. 33, l. n. 247 del 2012·
- carenza di presupposti fattuali·
- commissariamento·
- contenzioso elettorale·
- decadenza ex nunc e ineleggibilità ex tunc·
- dimissioni collettive·
- giurisdizione del CNF·
- giurisdizione del TAR·
- ineleggibilità dei consiglieri·
- principio tempus regit actum·
- scioglimento del consiglio dell'ordine degli avvocati·
- spese di giudizio·
- subentro dei non eletti