dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 12. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato1.Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprieta' degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2.Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3.Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4.Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune gia' titolare, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5.Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge puo' essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 62 (Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o societa' private). - 1. Fatte salve le disposizioni di legge speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento-convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4, della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche) e' il seguente:
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1-4) (omissis).
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attivita' menzionate al primo comma dell'art. 1, purche' ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalita' per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilita' generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabile.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricita', istituito con D.Lgs.
C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sara' fatta dalla rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sara' accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettiche o promiscue.
(Omissis)".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4 e' stato abrogato dall'art. 21 della legge n. 9/1991.
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e' il seguente:
"Art. 21 (Societa' commerciali e imprese elettriche degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attivita' di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalita' relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' la cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneita' dell'impresa ad espletare il servizio, che sara' valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalita' e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attivita' elettriche gia' rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che societa' per azioni, per le finalita' e sotto l'osservanza delle condizioni e modalita', in quanto applicabili, di cui all'art. 34.
10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5 e l'art. 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a societa' di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le societa', le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non via abbiano gia' provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191".
2.Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3.Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4.Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune gia' titolare, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5.Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge puo' essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 62 (Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o societa' private). - 1. Fatte salve le disposizioni di legge speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento-convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4, della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche) e' il seguente:
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1-4) (omissis).
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attivita' menzionate al primo comma dell'art. 1, purche' ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalita' per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilita' generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabile.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricita', istituito con D.Lgs.
C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sara' fatta dalla rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sara' accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1 gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettiche o promiscue.
(Omissis)".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4 e' stato abrogato dall'art. 21 della legge n. 9/1991.
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e' il seguente:
"Art. 21 (Societa' commerciali e imprese elettriche degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attivita' di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalita' relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' la cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneita' dell'impresa ad espletare il servizio, che sara' valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalita' e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attivita' elettriche gia' rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che societa' per azioni, per le finalita' e sotto l'osservanza delle condizioni e modalita', in quanto applicabili, di cui all'art. 34.
10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5 e l'art. 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a societa' di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le societa', le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non via abbiano gia' provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191".