Art 7

Art. 7.
I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.
Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi".
Nota all'art. 7:
Il testo dell'art. 25 della legge n. 1293/1957, per le modifiche apportate dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 25. (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito). - Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:
1ª categoria: rivendite con reddito di L. 10.000.000 e superiore;
2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. 10.000.000.
Il reddito e' costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.
E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata.
Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato".
Fra il secondo ed i commi aggiunti (in corsivo) vi era un terzo comma del seguente tenore che, per effetto di quanto previsto nel secondo periodo del primo comma del presente articolo, deve intendersi tacitamente abrogato:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di L. 10.000.000".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1986
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