Art 4
Art. 4.
Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.
Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. (2) ((3)) La misura del canone di cui al precedente comma e' ridotta a un quindicesimo allorche' si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, e' aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, e' raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed e' triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.
--------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte".-------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, come modificato dal D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 14) che a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692.
Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.
Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. (2) ((3)) La misura del canone di cui al precedente comma e' ridotta a un quindicesimo allorche' si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, e' aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, e' raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed e' triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.
--------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte".-------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, come modificato dal D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 14) che a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692.
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5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-09-28, n. 202000670Provvedimento:Leggi di più...- annullamento regolamento comunale·
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