informazione, formazione e addestramento

Art. 169. Informazione, formazione e addestramento1.Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a)fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b)assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
2.Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Entrata in vigore il 30 aprile 2008

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