Art. 86.(( (Verifiche e controlli) ))((1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.))
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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