disposizioni transitorie
Art. 21. Disposizioni transitorie1.Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, ((6, comma 1, lettere 0a),)) d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate ((fino al centottantesimo giorno)) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.
4.Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni ((di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b))), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate ((fino al centottantesimo giorno)) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.
4.Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni ((di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b))), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-29, n. 202302006Provvedimento:Leggi di più...- art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008·
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- protezione internazionale·
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2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200362Provvedimento:Leggi di più...- art. 127 del DPR 115/2002·
- art. 35-bis del Dlgs. 25/2008·
- art. 83 del DPR 115/2002·
- compensazione delle spese di giudizio·
- impugnazione del provvedimento di revoca·
- liquidazione degli onorari del difensore·
- patrocinio a spese dello Stato·
- revoca delle misure di accoglienza·
- richiedente protezione internazionale·
- ricorso al TAR·
- sospensione delle misure di accoglienza
3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200363Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 comma 1 del DL 13/2017·
- art. 35-bis Dlgs. 25/2008·
- compensazione spese di giudizio·
- giudizio cautelare·
- impugnazione diniego protezione internazionale·
- patrocinio a spese dello Stato·
- revoca misure di accoglienza·
- richiedente protezione internazionale·
- ricorso amministrativo·
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4. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-26, n. 202101531Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento·
- art. 14 D.Lgs. 142/2015·
- art. 19 L. 150/2011·
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- giurisprudenza Consiglio di Stato·
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- passaggio in giudicato·
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5. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-08, n. 202101406Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento·
- art. 19 d.lgs. 150/2011·
- art. 21 d.l. 13/2017·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 60 cod. proc. amm.·
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- Reg. (UE) 2016/679·
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