(fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 26.(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)1.Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie" la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa ((delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,)) le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3.Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco ((delle unita' elementari di bilancio)) di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.
2.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa ((delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,)) le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3.Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco ((delle unita' elementari di bilancio)) di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.