(delega al governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)
Art. 49.(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b)condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa;
c)previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d)graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e)riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche' revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma
a)potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b)condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa;
c)previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d)graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e)riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche' revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-11, n. 202110426Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 20 D.Lgs. 123/2011·
- art. 7 D.Lgs. 39/2010·
- autotutela amministrativa·
- criteri di valutazione·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria concorsuale·
- incarichi di revisione·
- legittimità degli atti amministrativi·
- motivi aggiunti al ricorso·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- procedura selettiva·
- punteggio colloquio·
- punteggio titoli·
- revisione contabile·
- revisione legale·
- revisore dei conti·
- revisore legale·
- ricorso incidentale·
- valutazione esperienza lavorativa
2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-08-06, n. 202109328Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 13 c.p.a.·
- art. 14 c.p.a.·
- art. 25 D.L. 137/2020·
- competenza del TAR·
- competenza territoriale·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
- graduatoria concorsuale·
- irragionevolezza della valutazione·
- misure cautelari monocratiche·
- par condicio tra concorrenti·
- principio di anonimato delle prove·
- regolamento di accesso agli impieghi pubblici·
- sostituzione del giudizio di valore·
- trasparenza della procedura concorsuale·
- valutazione delle prove scritte
3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-06-16, n. 202107220Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 13 Bando di concorso·
- art. 14 D.P.R. 487/1994·
- competenza territoriale del TAR·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
- graduatoria concorsuale·
- graduatoria finale·
- misure cautelari monocratiche·
- motivi aggiunti di ricorso·
- principio di par condicio tra concorrenti·
- principio di segretezza delle prove·
- sospensione incidentale·
- valutazione dei titoli·
- valutazione delle prove concorsuali
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-22, n. 202005445Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- controlli amministrativi·
- criteri di valutazione·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- esperienza lavorativa·
- giurisdizione amministrativa·
- graduatoria finale·
- interpretazione della lex specialis·
- procedura selettiva pubblica·
- progetti cofinanziati dai Fondi Europei·
- revisione contabile·
- revisore dei conti·
- revisore legale·
- ricorso amministrativo·
- valutazione dei titoli