Art 3

Art. 3.
(((Servizio universale).

1.E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
2.Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a)la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b)la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c)i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3.Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4.A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
5.Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a)la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b)il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c)la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d)la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
6.Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a)una raccolta;
b)una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate.
7.E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea.
8.Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a)offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b)offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c)fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d)fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e)evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9.Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
10.Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11.Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri:
a)garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b)redditivita' degli investimenti;
c)struttura organizzativa dell'impresa;
d)stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e)esperienza di settore;
f)eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12.L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato:
a)attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
b)attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.
13.Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14.L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.
Entrata in vigore il 29 aprile 2011

Sentenze240


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