(definizioni)
Art. 1.(Definizioni)1.La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono
attivita' di preminente interesse generale 2.Ai fini del presente decreto si intendono per:
a)"servizi postali":
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali b)"rete postale":
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;c)la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punti di accesso":
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;)) d)"raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali; e)"distribuzione":
il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari; f)"invio postale":
l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
((f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;))g)"invio di corrispondenza":
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari; h)"pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna; i)"invio raccomandato":
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario; l)"Invio assicurato":
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento; m)"posta transfrontaliera":
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo; n)"scambio di documenti":
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; o)"fornitore del servizio universale":
il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione; p)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58; q)"autorizzazioni":
ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente; r)"spese terminali":
la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o
da un paese terzo s)"mittente":
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; t)"utente":
qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario; u)"esigenze essenziali":
i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonche' la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale":
l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva":
invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.
attivita' di preminente interesse generale 2.Ai fini del presente decreto si intendono per:
a)"servizi postali":
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali b)"rete postale":
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;c)la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punti di accesso":
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;)) d)"raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali; e)"distribuzione":
il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari; f)"invio postale":
l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
((f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;))g)"invio di corrispondenza":
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari; h)"pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna; i)"invio raccomandato":
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario; l)"Invio assicurato":
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento; m)"posta transfrontaliera":
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo; n)"scambio di documenti":
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; o)"fornitore del servizio universale":
il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione; p)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58; q)"autorizzazioni":
ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente; r)"spese terminali":
la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o
da un paese terzo s)"mittente":
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; t)"utente":
qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario; u)"esigenze essenziali":
i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonche' la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale":
l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva":
invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.