sanzioni amministrative

Art. 9. Sanzioni amministrative1.Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a)la sanzione pecuniaria;
b)le sanzioni interdittive;
c)la confisca;
d)la pubblicazione della sentenza.
2.Le sanzioni interdittive sono:
a)l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b)la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c)il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e)il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Entrata in vigore il 19 giugno 2001
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