rappresentanza dell'ente

Art. 39. Rappresentanza dell'ente1.L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2.L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
a)la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
b)il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c)la sottoscrizione del difensore;
d)la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3.La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4.Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.
Nota all'art. 39:
- Si riporta i testo dell'art. 100 del codice di procedura penale:
"Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1.
La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
4. Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.".
Entrata in vigore il 19 giugno 2001
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