Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Art. 13.Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza1.Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori ((nel territorio nazionale)), le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare ((...)) con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti ((aventi sede nel territorio nazionale)). Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
2.Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3.Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4.I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.
Entrata in vigore il 31 luglio 2009

Sentenze194


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-06, n. 202302298
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • appalti pubblici·
    • concessione demaniale marittima·
    • concorrenza tra operatori portuali·
    • demanio militare·
    • eccesso di potere·
    • evidenza pubblica·
    • inadempimento contrattuale·
    • infrastrutture portuali·
    • interesse a ricorrere·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • permuta·
    • proporzionalità delle decisioni amministrative·
    • pubblica amministrazione·
    • regolamentazione dei servizi portuali·
    • risarcimento del danno·
    • traffici crocieristici·
    • trasparenza degli atti amministrativi·
    • violazioni delle norme sulla concorrenza

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-06, n. 202302295
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • ammissibilità del ricorso·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 13 del D.L. 223/2006·
    • art. 13 della legge 28.1.1994 n. 84·
    • art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione·
    • art. 18 L. 84/94·
    • art. 1 lett. E) D.M. 14.11.1994·
    • art. 2463 cod. civ.·
    • art. 36 cod. nav.·
    • art. 3 della legge 241/1990·
    • art. 573 D.P.R. 90/2010·
    • art. 59 n. 10 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione·
    • art. 5 della legge 28.1.1994 n. 84·
    • art. 6 comma 5° L. 84/94·
    • art. 6 lett. c) L. 84/94·
    • art. 822 e 823 cod. civ.·
    • art. 8 comma 3° lett. h) L. 84/94·
    • art. 9 comma 3° lett. e) L. 84/94·
    • art. 9 lett. g) L. 84/94·
    • autorità portuali·
    • beni pubblici e concessione di servizi·
    • competenza degli organi amministrativi·
    • concessioni demaniali marittime·
    • concorrenza sleale·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso incidentale·
    • interesse a ricorrere·
    • interpretazione delle norme sulla portualità·
    • legittimazione attiva·
    • norme sulla concorrenza nei servizi portuali·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di trasparenza·
    • risarcimento del danno·
    • statuto sociale delle società·
    • sviamento di potere·
    • travisamento dell'interesse a ricorrere·
    • violazione delle norme sulla concorrenza

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208748
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    • Annullamento d'ufficio·
    • Art. 17 L.R. 58/1993·
    • Art. 21-nonies L. 241/90·
    • Competenza amministrativa·
    • Contratto di servizio pubblico·
    • Cumulo giuridico·
    • Idoneità morale·
    • Legittimità provvedimento·
    • Reati contro la persona·
    • Revoca autorizzazione·
    • Roma Servizi per la Mobilità·
    • Sentenza penale·
    • Servizio taxi

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-21, n. 202205089
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    • accesso civico·
    • accesso documentale·
    • accesso informativo·
    • art. 116, comma 4, del codice del processo amministrativo·
    • art. 23 della legge n. 241 del 1990·
    • art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013·
    • art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo·
    • compensazione delle spese·
    • connessione funzionale tra attività e interesse pubblico·
    • diritto di accesso agli atti·
    • disciplina dell'accesso civico·
    • enti di previdenza privatizzati·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interesse pubblico·
    • modello FOIA·
    • obblighi di pubblicazione degli atti·
    • sostegno probatorio·
    • trasparenza amministrativa

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-10-01, n. 202106600
    Provvedimento:
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    • affidamento e buona fede nelle transazioni commerciali·
    • art. 23 della Legge n. 62 del 2005·
    • beni pubblici e società in house·
    • concessione di spazi pubblicitari·
    • danno ingiusto·
    • eccessiva onerosità sopravvenuta·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di concorsualità negli appalti pubblici·
    • risoluzione contrattuale·
    • transazione·
    • validità e opponibilità della transazione
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