Art 1

Art. 1.
E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. (1) ((1a))---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che " 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.
2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto."---------------AGGIORNAMENTO (1a) La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
a) le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge."
Entrata in vigore il 22 ottobre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi