deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
Art. 16. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario1.Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:
a)le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;b)le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;c)le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;d)le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;e)i commessi viaggiatori o piazzisti;f)il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;g)gli operai agricoli a tempo determinato;h)i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;i)il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle attivita' produttive delle agenzie di stampa;l)il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;m)i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;n)le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso indicati:
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita' giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
o)personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;p)personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2.Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a)ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' il seguente:
«Art. 4 (Ripartizione dell'orario massimo normale sui periodi ultrasettimanali). - Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purche' la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.
Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo Circolo dell'ispettorato del lavoro.».
- Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 (Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1923, n. 228.
- Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955 del 1923 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), e' il seguente:
«Art. 8. - I periodi entro i quali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, e' consentito, per necessita' tecniche o stagionali, di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, non possono superare il ciclo di massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia per queste ultime industrie potra' invece essere consentito, quando necessita' tecniche o stagionali lo richiedano, di superare le otto 8 giornaliere o le 48 settimanali, purche', entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la media delle 48 ore settimanali.
Le industrie per le quali e' consentito di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra' per ciascuna industria essere contenuta come pure le modalita' della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi ultrasettimanali saranno determinati con decreto reale, ai termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.
Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale fara' risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai regolamenti di lavoro.
Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che provvedera' con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validita' degli accordi per il ramo di industria la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.
Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve preventivamente darne avviso al Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.».
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1955 del 1923, e' il seguente:
«Art. 10. - La durata massima della giornata di lavoro puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.
Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore settimanali i seguenti lavori:
a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;
b) compilazione dell'inventario dell'anno;
c) custodia o vigilanza dell'azienda;
d) verifiche e prove straordinarie.
Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attivita' delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario e' indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.».
- Il testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
«Art. 1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.
L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
conio di monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a nornia di legge, a privati, enti ed associazioni; conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
perizia delle monete ritenute false;
conio di monete commemorative o celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».
a)le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;b)le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;c)le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;d)le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;e)i commessi viaggiatori o piazzisti;f)il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;g)gli operai agricoli a tempo determinato;h)i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonche' quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;i)il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attivita' di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonche' alle attivita' produttive delle agenzie di stampa;l)il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;m)i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;n)le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuita' del servizio, nei settori appresso indicati:
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonche' personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorita' giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
o)personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;p)personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2.Le attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a)ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' il seguente:
«Art. 4 (Ripartizione dell'orario massimo normale sui periodi ultrasettimanali). - Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purche' la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.
Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo Circolo dell'ispettorato del lavoro.».
- Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 (Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1923, n. 228.
- Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955 del 1923 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), e' il seguente:
«Art. 8. - I periodi entro i quali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, e' consentito, per necessita' tecniche o stagionali, di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, non possono superare il ciclo di massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia per queste ultime industrie potra' invece essere consentito, quando necessita' tecniche o stagionali lo richiedano, di superare le otto 8 giornaliere o le 48 settimanali, purche', entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la media delle 48 ore settimanali.
Le industrie per le quali e' consentito di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra' per ciascuna industria essere contenuta come pure le modalita' della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi ultrasettimanali saranno determinati con decreto reale, ai termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.
Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale fara' risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai regolamenti di lavoro.
Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che provvedera' con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validita' degli accordi per il ramo di industria la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.
Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve preventivamente darne avviso al Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.».
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1955 del 1923, e' il seguente:
«Art. 10. - La durata massima della giornata di lavoro puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.
Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore settimanali i seguenti lavori:
a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;
b) compilazione dell'inventario dell'anno;
c) custodia o vigilanza dell'azienda;
d) verifiche e prove straordinarie.
Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attivita' delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario e' indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.».
- Il testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
«Art. 1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.
L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
conio di monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a nornia di legge, a privati, enti ed associazioni; conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
perizia delle monete ritenute false;
conio di monete commemorative o celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».