Art 5

Art. 5.
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso.
Contro il provvedimento d'ufficio e' ammesso ricorso al prefetto.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1955
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