Art 9

Art. 9.
Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle localita' abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.
I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.
Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sara' sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sara' tenuto al corrente a cura del Comune.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1955
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