Art 2
Art. 2.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.