Art 4

Art. 4.
E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.
Entrata in vigore il 10 aprile 1968
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