contributi selettivi
Art. 26. Contributi selettivi1.Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2.I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di ((quindici)) esperti individuati secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalita' di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennita' comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4.
3.Il Ministero concede altresi' contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie.
Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalita', le modalita', i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalita' applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.
2.I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di ((quindici)) esperti individuati secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalita' di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennita' comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4.
3.Il Ministero concede altresi' contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie.
Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalita', le modalita', i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalita' applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.