Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 33.Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501.All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite dalla seguente: "inseriscono".
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.".
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.".