Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 3

Art. 3.

(Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa. ((21))

La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.

Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

-----------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Entrata in vigore il 8 agosto 1984
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