Art 1

Art. 1.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalita' previsti nei decreti medesimi.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1963
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