comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti

Art. 80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti1.In base alle valutazioni relative all'entita' del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:
a)l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b)la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attivita' che questi debbono svolgere;
c)la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
d)tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e)la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
2.Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresi' che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicita' prevista all'articolo 79, comma 6.
3.Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L'esperto qualificato e' in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo predetto.
Nota all'art. 80:
- Per il D.Lgs. n. 626/1994 v. nota all'art. 3. L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacita' adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi; polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
6. Se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacita' adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanita' dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Entrata in vigore il 13 giugno 1995

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