Art 4

Art. 4.1.All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "da comunicare ai terzi interessati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.";
b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.";
c)al comma 4 le parole: "per ogni altro effetto di legge" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 77 / 1995, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 35 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese). - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non esegire la prestazione sino a quando i dati non vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 36, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1997
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