attivita' di distribuzione

Art. 14. Attivita' di distribuzione1.L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3.Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4.Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
5.Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
6.Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
7.Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8.Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalita' dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.
9.Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10.Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Entrata in vigore il 20 giugno 2000

Sentenze277


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-05-15, n. 202401025
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    • annullamento delibera di giunta comunale·
    • cessione a titolo gratuito·
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    • diritti dominicali·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione contrattuale·
    • principio di affidamento·
    • regolazione tariffaria·
    • rimborso al concessionario uscente·
    • servizio pubblico di distribuzione del gas naturale·
    • stima industriale degli impianti·
    • violazione art. 41 Costituzione·
    • violazione art. 97 Costituzione·
    • violazione d.lgs. 164/2000·
    • violazione d.m. 226/2011

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-31, n. 202305405
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    • convenzioni e contratti pubblici·
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    • regime transitorio per l'attività di distribuzione·
    • riconoscimento della natura contrattuale degli atti amministrativi·
    • rimborso per i concessionari storici

  • 3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300145
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    • Difetto di interesse·
    • Giurisdizione esclusiva·
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  • 4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-10-04, n. 202301368
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    • art. 15 d.lgs. n. 164/00·
    • art. 5 d.m. n. 226 del 2011·
    • concessione di pubblico servizio·
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    • rimborso al gestore uscente·
    • spese di lite·
    • unilateralità nella determinazione del VIR·
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  • 5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202300284
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