ricorsi in materia di revisione prezzi

Art. 17. Ricorsi in materia di revisione prezzi

Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente puo' dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorita' adita di volersi avvalere della facolta' di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale audizione del giudice amministrativo. ((1))((L'amministrazione a cui il parere e' rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere))---------------AGGIORNAMENTO (1)La L. 8 ottobre 1984, n. 687 ha disposto che il presente articolo "laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilita', oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo e' riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1984
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