criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale1.In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)).
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
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