Art. 1-bis.(( (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione).))((1.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 375:
1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio";
b)all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice";
c)all'articolo 377:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";
d)all'articolo 379:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Non sono ammesse repliche";
e)l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se e' stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilita', di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e' notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice";
f)dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
"Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";
g)l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";
h)all'articolo 390, primo comma, le parole: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter";
i)all'articolo 391:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione";
2) al secondo comma, dopo le parole: "Il decreto" sono inserite le seguenti: ", l'ordinanza";
l)all'articolo 391-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice".
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio))
a)all'articolo 375:
1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio";
b)all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice";
c)all'articolo 377:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";
d)all'articolo 379:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Non sono ammesse repliche";
e)l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se e' stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilita', di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e' notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice";
f)dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
"Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";
g)l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";
h)all'articolo 390, primo comma, le parole: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter";
i)all'articolo 391:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione";
2) al secondo comma, dopo le parole: "Il decreto" sono inserite le seguenti: ", l'ordinanza";
l)all'articolo 391-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice".
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio))