Art 1
Art. 1.
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso
1.All'articolo 115 ((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente ((, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,)) i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, ((che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita',)) alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
((Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte)) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi ((del terzo comma)).».
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso
1.All'articolo 115 ((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente ((, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,)) i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, ((che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita',)) alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
((Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte)) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi ((del terzo comma)).».
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-17, n. 202001896Provvedimento:Leggi di più...- art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350·
- assistenti di studio·
- autonomia e indipendenza della magistratura·
- Consiglio di Stato·
- copertura finanziaria delle leggi·
- funzioni di legittimità·
- indennità di trasferta·
- legittimità costituzionale·
- Ministero della Giustizia·
- temponezza delle funzioni·
- uguaglianza ex art. 3 Cost.
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201811178Provvedimento:Leggi di più...- art. 10, comma 6, D. L.vo 160/2006·
- art. 115 Ord. Giud.·
- art. 3, comma 79, L. 350/2003·
- art. 81 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- assistenti di studio·
- autonomia e indipendenza della magistratura·
- compatibilità con le risorse disponibili·
- Consiglieri di Cassazione·
- copertura finanziaria·
- funzioni di legittimità·
- indennità di trasferta·
- interpretazione normativa·
- principio di proporzionalità della retribuzione·
- principio di ragionevolezza·
- principio di uguaglianza