Art 1

Art. 1.

Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso

1.All'articolo 115 ((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente ((, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,)) i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, ((che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita',)) alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
((Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte)) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi ((del terzo comma)).».
Entrata in vigore il 29 ottobre 2016

Sentenze66

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi