disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1.All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: ", ad una sede" e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1-bis.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBARIO 2017, N. 19)). ((Le disposizioni di cui al comma 1)) non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1-ter.Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016

Sentenze5


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibere amministrative·
    • art. 194 r.d. 30.01.1941, n. 12·
    • art. 50 d.lgs. 160/2006·
    • art. 6 d.lgs. 155/2012·
    • art. 97 Cost.·
    • assegnazione degli incarichi direttivi·
    • autotutela amministrativa·
    • collocamento fuori ruolo·
    • disciplina del fuori ruolo·
    • legge 241/1990·
    • legittimazione soggettiva·
    • principio di imparzialità della pubblica amministrazione·
    • riforma della magistratura·
    • valutazione comparativa dei candidati

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-03, n. 202204518
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera CSM·
    • art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5·
    • art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
    • articolo 194 dell'Ordinamento giudiziario·
    • compensazione delle spese di lite·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione autentica·
    • legittimazione triennale·
    • principi di interpretazione delle leggi·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • sospensione cautelare degli effetti della sentenza·
    • trasferimento dei magistrati·
    • tutela della privacy

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202201812
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazione Csm·
    • art. 194 ord. giud.·
    • esclusione da procedura di conferimento ufficio direttivo·
    • interpretazione costituzionalmente conforme·
    • ius superveniens·
    • legittimazione al trasferimento·
    • legittimo affidamento·
    • modifica art. 194 ord. giud. nel 2016·
    • tempus regit actum·
    • termine di legittimazione·
    • trasferimento sede disagiata

  • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000445
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese·
    • competenza amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del provvedimento sanzionatorio·
    • oscuramento dei dati personali·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • tempestività del procedimento disciplinare·
    • valutazione della prova·
    • violazione art. 3 bis del D.L. n. 168/2016

  • 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-21, n. 201805595
    Provvedimento:
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    • art. 194 R.D. 12/1941·
    • attitudini direttive e merito nella valutazione·
    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorso pubblico·
    • disciplina concorsuale nella magistratura militare·
    • eccesso di potere·
    • requisiti di partecipazione·
    • valutazione comparativa dei candidati·
    • violazione di legge
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