disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1.All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: ", ad una sede" e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1-bis.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBARIO 2017, N. 19)). ((Le disposizioni di cui al comma 1)) non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1-ter.Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016
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