Regolamento-art. 137


Art. 137.

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facolta', nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonche' quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente articolo 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero' il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Entrata in vigore il 28 luglio 1904
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi