Regolamento-art. 137
Art. 137.
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facolta', nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonche' quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente articolo 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero' il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.